Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto con cui sono state prorogate per dieci anni le nuove norme IVA previste per gli enti associativi. Il quadro IVA rimane dunque inalterato almeno sino al 31 dicembre 2035.
Cosa cambia con la proroga IVA
La proroga consente alle associazioni di continuare a considerare non soggette ad IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi in favore dei soci a fronte di corrispettivi specifici, effettuate in conformità alle finalità istituzionali. Tra le categorie che beneficiano di questa agevolazione figurano le Associazioni di Promozione Sociale (APS), qualifica che molte Sezioni CAI stanno assumendo per massimizzare i vantaggi fiscali.
Attenzione: le Sezioni che non assumono la qualifica di APS e non rientrano nelle altre categorie indicate non potranno beneficiare del regime di esclusione IVA. I corrispettivi per escursioni, corsi in palestra, corsi di scialpinismo e simili saranno considerati di natura commerciale e soggetti ad IVA al 22%.
Le imposte dirette: nessuna proroga
Sul fronte delle imposte dirette (IRES e IRAP), non è stata prevista alcuna proroga. Le Sezioni e i GR entrati nel Terzo Settore godranno della fiscalità agevolata degli ETS, considerando non commerciali le attività istituzionali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i costi per ciascuna annualità e per non oltre tre annualità consecutive. Per le APS, i corrispettivi specifici degli associati restano non commerciali indipendentemente dal margine.
Le Sezioni che restano fuori dal RUNTS perderanno invece la defiscalizzazione dei corrispettivi specifici e non potranno più applicare la Legge 398/1991 (regime forfetario) se non sono anche ASD o SSD.
Il consiglio di Montagna Servizi
Invitiamo ancora una volta le Sezioni e i GR a valutare con attenzione l'opportunità di procedere all'iscrizione al RUNTS: rinunciare alla qualifica di ETS potrebbe comportare un sensibile aggravio degli oneri fiscali. Il nostro team è a disposizione per supportare l'analisi e il percorso di adeguamento.