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Nuove norme fiscali 2026 per gli Enti del Terzo Settore: cosa cambia per le Sezioni CAI

Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore le nuove disposizioni fiscali in materia di imposte dirette per gli ETS. Le Sezioni e i Gruppi Regionali CAI devono verificare il proprio inquadramento e adeguare i comportamenti fiscali. A cura di Montagna Servizi SCPA.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 17 giugno 2025 n. 84 è stata definita la data di entrata in vigore delle norme fiscali sulle imposte dirette introdotte dalla Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017): 1° gennaio 2026. Gli effetti riguardano sia gli enti iscritti al RUNTS sia quelli che non si sono ancora iscritti o che non si iscriveranno.

Attività di interesse generale: quando sono non commerciali?

Ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, le attività statutarie istituzionali si considerano di natura non commerciale — e dunque non imponibili fiscalmente — quando sono svolte a titolo gratuito oppure dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi. Esiste inoltre una clausola di "piccolo margine" (art. 79, comma 2-bis): le attività di interesse generale restano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun esercizio e per non oltre tre esercizi consecutivi.

Il vantaggio dell'APS

La forma giuridica più conveniente risulta essere quella dell'Associazione di Promozione Sociale (APS), in quanto consente di non considerare fiscalmente rilevanti i corrispettivi specifici versati dagli associati — ad esempio i contributi per escursioni o corsi — indipendentemente dal margine realizzato. L'assunzione della qualifica di APS è subordinata all'iscrizione al RUNTS.

Chi non entra nel RUNTS

Le Sezioni e i GR che decidono di non iscriversi al RUNTS non potranno più beneficiare della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici nei confronti degli associati, poiché la Riforma elimina questa agevolazione per le associazioni culturali e di promozione sociale non iscritte. Anche la Legge 398/1991 — applicata da molte Sezioni per la tassazione forfetaria dell'attività commerciale — sarà applicabile dal 2026 soltanto dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

La raccomandazione di Montagna Servizi

Si raccomanda a ciascuna Sezione e Gruppo Regionale di analizzare compiutamente le proprie caratteristiche operative sotto il profilo fiscale e di pianificare per tempo la transizione alle nuove regole. Il nostro team è a disposizione per una consulenza dedicata.

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